Il Dpcm del 3 novembre ha posto diverse restrizioni anche riguardo alla frequentazione della montagna e, di conseguenza, alle attività del CAI.
Il Dpcm del 3 novembre ha posto nuove restrizioni anche per la frequentazione della montagna. Viene naturale, quindi, chiedersi cosa si possa o non possa fare. Per esempio, chi è in zona rossa si può muovere per andare in montagna?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Partiamo col dire che nell’attività motoria rientrano sia l’escursionismo che il trekking. È possibile, dunque, anche muoversi con la bicicletta. Bisogna però tener conto della fascia di rischio della propria regione.
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Nelle regioni rosse l’attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione. Occorre, ovviamente, indossare la mascherina e mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Ogni spostamento deve, inoltre, essere giustificato con l’apposita autocertificazione.
Siccome vige il divieto di spostamento all’interno del proprio comune (salvo esigenze lavorative, di necessità o salute) le Sezioni del CAI non potranno operare. Di conseguenza tutte le attività in presenza devono ritenersi sospese.
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Nelle regioni arancioni vi è la libertà di circolazione solo all’interno del proprio comune di residenza. È possibile uscire dal proprio comune per “svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune“.
Nelle aree arancioni è dunque consentito andare in montagna, ma solo all’interno del proprio comune, anche non in prossimità della propria abitazione.
Le attività all’interno delle sedi delle Sezioni Cai sono sospese, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e gestire le segreterie per attività come il tesseramento.
Rimangono, infine, le regioni gialle.
Qui le attività in montagna sono consentite pur nel rispetto delle norme anti-contagio. Rimane, tuttavia, vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking.
Per le attività del CAI vigono le stesse regole che si trovano nelle aree arancioni.
